giovedì 31 agosto 2017

Giornalista tenuto a verificare la verità

Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia" di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali casi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive.

"tagliato"

 Rigetta, App. Roma, 08/10/2007
Cassazione civile sez. III  11 settembre 2014 n. 19152  

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