giovedì 31 agosto 2017

Giornalista tenuto a verificare la verità

Il giornalista, sebbene sia di regola tenuto a controllare la plausibile verità dei fatti dichiarati da terzi quando ne dà contezza ai lettori, è esonerato dal dovere di verifica della verità putativa di quanto riferito e dal divieto di riportare espressioni oltraggiose, quando sussiste un interesse dell'opinione pubblica a conoscere, prima ancora dei fatti narrati, la circostanza che sia stato un terzo ad averli riferiti, perché in tal caso "la notizia" di interesse pubblico si identifica nella stessa dichiarazione del terzo; in tali casi, peraltro, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, in ragione della qualità dei soggetti coinvolti, della materia e del contesto della discussione, la prevalenza di tale interesse sul diritto del singolo alla tutela dell'onore e della reputazione, nonché verificare la circostanza che, di quanto riferito dal giornalista, fosse ben chiara al lettore la natura di opinioni e dichiarazioni di terzi, e non di verità obiettive.

"tagliato"

 Rigetta, App. Roma, 08/10/2007
Cassazione civile sez. III  11 settembre 2014 n. 19152  

Il gestore di un BLOG, GRUPPO, o PAGINA

Il gestore di un "blog" va equiparato al direttore responsabile di una testata giornalista ed avendo il controllo su quanto viene diffuso sul "blog" stesso ha il dovere di eliminare i contenuti offensivi incorrendo, altrimenti, nella responsabilità di cui all'art. 596 bis c.p.
Tribunale Aosta  26 maggio 2006

La posizione del gestore di un "blog" è identica a quella di un direttore responsabile di una testata giornalistica stampata; ne consegue che il primo risponde ex art. 596 bis c.p. degli interventi diffamanti pubblicati sul sito internet posto che ha il totale controllo di quanto viene inserito e, allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi.
Tribunale Aosta  26 maggio 2006 n. 553